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D.M. 12/09/1925
a) un professore di meccanica applicata alle costruzioni presso una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno Presidente);
b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;
c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato;
d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle ferrovie dello Stato;
e) un esperto in metallurgia;
f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna. I membri di cui alle lettere c), e) ed f) durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati. Deroghe
Art. 37 Il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, ha facoltą di derogare dall'applicazione del presente regolamento qualora si tratti di recipienti per trasporto di gas a basse pressioni nell'interno del Regno. Disposizioni transitorie
Art. 38 Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i recipienti di cui all'art. 1 che non fossero stati collaudati in base alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1904 per le prove e verificazioni periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi e liquefatti e successivi decreti ministeriali 18/07/1906; 26/02/1907; 13/02/1909 e 15/11/1912 apportanti modificazioni al regolamento stesso, dovranno venire sottoposti ad approvazione:
a) per i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg per cmq, con le norme contenute nel presente regolamento considerano i recipienti come di ignota provenienza e quindi applicando ad essi le disposizioni di cui al- l'art. 30;
b) per i recipienti a pressione di carica non superiore ai 20 kg per cmq, in base alle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, salvo la determinazione degli spessori delle pareti e quelle delle caratteristiche meccaniche che potranno essere omesse.
Art. 39 I recipienti approvati in base alle disposizioni contenute nei decreti menzionati nell'articolo precedente potranno essere, senza alcuna altra formalitą, mantenuti in uso, colla pressione di carica attuale, ma, allo scadere del termine indicato nel presente regolamento per le revisioni periodiche, dovranno essere sottoposti a queste. Le prove periodiche dei recipienti per acetilene disciolto, in uso alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno effettuate ogni cinque anni alla pressione di 40 kg/cmq se caricati a 15 kg/cmq, e di 30 kg/cmq, se caricati a 10 kg/cmq.
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